Cosa intende fare il Governo rispetto alle legge regionale lombarda che nega alle comunità evangeliche di praticare il proprio culto?

Seconda interrogazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’Interno
Premesso che:

la legge regionale lombarda 3 febbraio 2015, n. 2, recante “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi” è stata approvata con l’intento di contrastare usi distorti dei luoghi di culto, in particolare, secondo le dichiarazioni dei proponenti, delle moschee;

alla lettera b) dell’articolo 1, essa stabilisce che gli enti delle confessioni religiose diverse da quella cattolica devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato, convenzioni che prevedono espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione;

alla lettera c) del medesimo articolo si istituisce il piano delle attrezzature religiose, senza il quale non può essere instaurata nessuna nuova attrezzatura religiosa, nel quale va prevista la presenza o l’adeguamento di strade di collegamento adeguatamente dimensionate, di adeguate opere di urbanizzazione primaria, la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all’edificio che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell’ordine, con tutti gli oneri a carico dei richiedenti; esso prevede inoltre distanze minime tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose, uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell’edificio da destinare a luogo di culto;

già le norme esistenti, che prevedevano specificamente procedure aggravate per il cambio di destinazione di un locale di culto, avevano determinato la chiusura di decine di locali di culto, in particolare chiese evangeliche;

i culti religiosi devono rispettare le disposizioni relative ad altri tipi di riunioni o attività, ma, come stabilisce in modo inequivocabile l’articolo 20 della Costituzione, il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione o istituzione non possono in nessun modo essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali aggravi fiscali per ogni forma di attività,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo rispetto alla legge regionale lombarda 3 febbraio 2015, n. 2, e come intenda agire per garantire i diritti costituzionali delle comunità evangeliche, cui viene negata la possibilità di praticare il proprio culto.

 

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