Intervento in Aula, come relatore, in chiusura della discussione sul riordino della dirigenza pubblica
Signor Presidente,
comincio da alcune osservazioni del senatore Andreotti, in particolare da quella sul collocamento in aspettativa dei magistrati. Il comma 2 del nuovo articolo 23-bis prevede per i magistrati comunque una delibera da pare degli Organi competenti e, di conseguenza, suppongo del CSM – fatta salva per i medesimi Organi la possibilità di valutare ragioni ostative.
Per quanto riguarda il guazzabuglio che affligge la nostra dirigenza pubblica, indubbiamente è vero – e non per nulla le varie Maggioranze hanno tentato varie volte un riordino della materia. Spesso accade che, nel tentativo di riordinare, si creano ulteriori difficoltà di adattamento alla nuova normativa ma, indubbiamente, i vari ruoli a esaurimento, le categorie speciali, le carriere intermedie sono risultati di difficile gestione col passare degli anni. Indubbiamente, c’è il timore che non sia l’ultima volta che occorre intervenire sulla materia; tuttavia, la necessità di alcuni aggiustamenti c’era, e si è tentato di procedere nel modo migliore.
Per quanto riguarda le osservazioni dei colleghi dell’Opposizione, vorrei concentrare l’attenzione su alcuni altri punti.
Si è parlato più volte di ri-pubblicizzazione del rapporto fra lo Stato e i dirigenti pubblici a danno della privatizzazione attuata nella scorsa legislatura. Ora, a parte l’uso di queste parole in senso quasi manicheo ma inverso a quanto ci saremmo aspettati all’epoca in cui tutti i senatori dell’Opposizione intervenuti sono entrati nella carriera politica, dico che, quando qui si parla di contratti fra lo Stato e i suoi dirigenti, non ci vedo molto di male se, nell’ambito di un simile rapporto, si va verso una pubblicizzazione piuttosto che una privatizzazione, che impedisce a chi gestirà lo Stato fra due, tre o quattro anni di fare gli interessi di quest’ultimo. Pertanto, uno dei principali intendimenti di questo disegno di legge, cioè quello di separare l’incarico che è assegnato per atto pubblico dal contratto che è e rimane di carattere privato, mi sembra particolarmente lodevole proprio in questo senso.
Per quanto riguarda le altre osservazioni di carattere direi quasi lessicale, si è detto che non è una riforma ma una controriforma, che saranno nomine clientelari e non già fatte in base al merito; ebbene, al riguardo mi pare che si usi questo criterio: le nomine fatte dagli altri sono clientelari, quelle fatte dalla propria parte sono in base al merito; quelle che ha fatto la propria parte sono riforme, quelle fatte dall’altra parte sono controriforme. Io che, poi, sono di tradizione riformata in senso religioso, non posso che sposare questa visione. Tuttavia, entrando nel merito, sui diversi punti sono state fatte delle osservazioni che, per l’appunto, rispondono più al criterio «l’avete fatto voi, dunque è sbagliato», piuttosto che al criterio «vediamo cosa c’è scritto dentro».
Si è detto più volte, in vari modi, anche coloriti, che si vogliono dirigenti sottomessi, che si vogliono fare nomine clientelari, che si vogliono dei dirigenti con tessera di Partito; il senatore Turroni, che è stato il più immaginifico, ha detto che il nostro criterio è: «Qui dentro ci mettiamo i nostri, vogliamo dei dirigenti che porteranno il caffè ai responsabili politici». Però, andando a leggere il testo del provvedimento al nostro esame, osservo che i criteri per il conferimento degli incarichi non sono cambiati a questo riguardo rispetto al testo precedente. Infatti, per esempio, il comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – testo approvato solo poco più di un anno fa dalla precedente Maggioranza – dice: «Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio a incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente (…)».
L’attuale testo, cioè il nuovo comma 1 dell’articolo 19, recita: «Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati (…)». Io non ci vedo questa diversità epocale, tale da dire che prima si nominava sulla base del merito, della competenza e dell’imparzialità assoluta, ora si nomina sulla base di criteri clientelari.
Ricordo altresì che l’articolo 20, quello rubricato «Verifica dei risultati», non è stato toccato in una virgola, non è stata cambiata una parola da questo disegno di legge. Allora, mi pare che possiamo davvero dire che si tratti di affermazioni basate sul criterio: «L’avete fatto voi, dunque è sbagliato», e dunque per noi è giusto, secondo questo medesimo criterio. Vorrei, poi, aggiungere che qui si parla di dirigenti sottomessi e si è arrivati, appunto, all’immagine icastica dei dirigenti che portano il caffè a chi li deve nominare. Io mi chiedo allora quanti caffè talune nomine devono essere costate a certi dirigenti che, nella scorsa legislatura, hanno usufruito dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dove si dice, al comma 2: «Alla prima fascia del ruolo unico appartengono i dirigenti generali in servizio all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3», cioè persone che sono state nominate dirigenti generali magari il giorno prima dell’entrata in vigore del regolamento, il quale è previsto dal decreto legislativo opportunamente emanato al termine della legislatura per dar tempo a molti dirigenti di completare i cinque anni benché derivante da una delega legislativa approvata nel 1997.
Credo, invece, che ogni Governo abbia interesse ad applicare l’articolo 97 della Costituzione, più volte citato, secondo il quale i pubblici uffici devono essere organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Ed è sicuramente particolare interesse di questo Governo e di questa Maggioranza il buon andamento della Pubblica Amministrazione, visto che ha in programma molto lavoro e molto è stato già compiuto. Pertanto, è nostro interesse – come immagino sia stato interesse dei Governi della scorsa legislatura – avere una Pubblica Amministrazione efficiente, rispettosa della Costituzione e del mandato che gli elettori, nella scelta di una determinata parte politica, le hanno affidato.
Il senatore Bassanini ha affermato che lo spoils system non può essere assunto come criterio a causa della differenza esistente tra la nostra Costituzione e quella americana. Questo indubbiamente è vero ma, allora, mi chiedo: se è vero che è incompatibile, per quale motivo esso è stato applicato nella scorsa legislatura? Il senatore Bassanini ha anche affermato che lo spoils system è praticato negli Stati Uniti, dove però la nomina dei dirigenti dello Stato è sottoposta all’advising consent del Senato. Anche questo è vero, così come è vero il fatto che nel nostro Paese non esiste tale istituto; esiste però, a differenza degli Stati Uniti, l’istituto della fiducia al Governo. Due legislature fa, in quest’Aula è stato addirittura introdotto il principio della sfiducia individuale (in un modo che la mia parte non ha davvero apprezzato ma, comunque, è stato introdotto), per cui non si può prendere in considerazione soltanto un lato della questione. Indubbiamente il sistema è diverso, ma lo è anche perché quello italiano prevede una garanzia (la fiducia al Governo) che negli Stati Uniti non esiste – vigendo lì il principio dei poteri separati.
Termino il mio intervento con un’annotazione storica sullo spoils system. Questo termine, utilizzato di frequente ma non sempre compreso, deriva da un cambiamento avvenuto nel 1828 negli Stati Uniti dopo che, per 28 anni, i Presidenti si erano succeduti quasi per ereditarietà, nel senso che normalmente diventava Presidente colui che aveva ricoperto l’incarico di Segretario di Stato con il precedente Presidente; per cui, essi appartenevano allo stesso Partito. Dopo il secondo Presidente, John Adams, le successioni erano avvenute tutte in questo modo. Andrew Jackson – primo uomo dell’allora West, oggi diventato Middle East – sentì il bisogno di rinnovare la dirigenza di quello Stato e in quell’occasione fu inventata questa parola. In realtà, infatti, quello che viene sinteticamente definito spoils system venne ufficializzato con il criterio – vale la pena citarlo – secondo cui è diritto di ogni cittadino di normale istruzione avere la possibilità di servire lo Stato in un alto ruolo di dirigenza. La cosa fu spiegata, a chi tra gli elettori di Andrew Jackson voleva un cambiamento individuale, off record, al di fuori dell’ufficialità, nel senso che al vincitore appartengono le spoglie (the spoils); di qui il termine spoils system. Quando questo meccanismo fu introdotto dall’amministrazione Jackson, divenne un sistema, perché quel Presidente non ebbe la pretesa di essere il solo ad applicarlo. Egli sapeva infatti che, avendolo applicato lui, lo avrebbero applicato anche i suoi successori. E in effetti, quando dopo dodici anni cambiò la Maggioranza (a Jackson successe il suo vice presidente, che però fu battuto nelle elezioni del 1840), quel sistema continuò a essere applicato. Molto dissero i jacksoniani contro coloro che vinsero quelle elezioni – ossia prima Harrison e poi, alla sua morte, Tyler – ma non li criticarono per aver utilizzato quei criteri che loro stessi avevano applicato nei dodici anni precedenti. Chiederemmo all’Opposizione di avere la stessa lealtà su questo punto che ebbero gli inventori dello spoils system di due secoli fa, negli Stati Uniti d’America.
