{"id":55316,"date":"2015-02-12T12:42:30","date_gmt":"2015-02-12T12:42:30","guid":{"rendered":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/2015\/02\/12\/il-senatore-malan-interviene-in-aula-nella-discussione-sui-delitti-contro-lambiente\/"},"modified":"2015-02-12T12:42:30","modified_gmt":"2015-02-12T12:42:30","slug":"il-senatore-malan-interviene-in-aula-nella-discussione-sui-delitti-contro-lambiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/2015\/02\/12\/il-senatore-malan-interviene-in-aula-nella-discussione-sui-delitti-contro-lambiente\/","title":{"rendered":"I colpevoli di atti minimi e i responsabili di veri disastri ambientali vengono puniti con lo stesso metro e con le stesse pene"},"content":{"rendered":"<h4 style=\"text-align: justify;\">La definizione del reato \u00e8 nebulosa. Una formulazione foriera di fraintendimenti e di applicazioni difformi a qualsivoglia principio di proporzionalit\u00e0 e ragionevolezza<\/h4>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Intervento in Aula nella discussione sui delitti contro l&#8217;ambiente<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">Signora Presidente,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">inizier\u00f2 illustrando l\u2019emendamento 1.194, che propone semplicemente che non si applichi l\u2019istituto della confisca nel caso in cui colui che ha prodotto il danno abbia posto in atto le condotte di ravvedimento operoso descritte nell\u2019articolo 452-octies. Sembrerebbe una ovviet\u00e0 ma, pur essendo ovvia, tale previsione nel testo non c&#8217;\u00e8. Pertanto, senza l\u2019approvazione di questo emendamento, ci potremmo trovare dinanzi ad un soggetto che ha arrecato un danno ambientale, il quale &#8211; salvo quanto previsto dall\u2019articolo 452-octies &#8211; viene punito con sanzioni appropriate (o per lo meno ritenute tali) al tipo di danno ambientale prodotto, spende un bel po\u2019 di soldi \u2013 che \u00e8 giusto che spenda \u2013 per ripristinare l\u2019ambiente (possiamo immaginare un terreno), dopo di che il bene gli viene confiscato. Francamente, non si evince la logica. Credo si tratti di una correzione doverosa che, mi pare di aver capito, potrebbe essere accolta attraverso l\u2019approvazione di questo emendamento o di altri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Visto che il senatore Caliendo \u00e8 il primo firmatario degli emendamenti \u2013 non numerosissimi, ma tutti significativi \u2013 presentati da Forza Italia e non ha potuto illustrarli tutti dal momento che, ancora una volta, abbiamo dinanzi un provvedimento contenuto tutto in un singolo articolo, sul pessimo esempio delle leggi di stabilit\u00e0, vorrei dire qualche parola sull\u2019emendamento 1.248, che tenta di dare una <strong>definizione pi\u00f9 chiara e precisa del disastro ambientale<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come hanno detto altri prima di me \u2013 poco fa il senatore D\u2019Al\u00ec e, precedentemente, il senatore Caliendo \u2013 questa legge nel suo insieme parte da una necessit\u00e0 sentita da tutti, e cio\u00e8 quella di punire gravi danni inferti all\u2019ambiente. Danni che oggi non si configurano come un reato a s\u00e9, e rischiano di essere puniti soltanto con sanzioni di carattere amministrativo che, in alcuni casi, possono sembrare del tutto inadeguate al danno prodotto. Si parla di fenomeni come l\u2019inquinamento da amianto, che ha colpito anche diverse zone del mio Piemonte &#8211; in particolare, la citt\u00e0 e l\u2019area di Casale Monferrato &#8211; ma vi sono stati anche altri casi, come la &#8216;Terra dei fuochi&#8217;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: Calibri;\">\u00c8<\/span> giusto punire in modo adeguato questo tipo di delitti. Poi, per\u00f2, come purtroppo \u00e8 accaduto per molti altri provvedimenti, si adotta un modo di legiferare per cui si parte da una necessit\u00e0 reale e da casi particolarmente allarmanti e degni di sanzioni e proibizioni normative e poi, in gran parte in buona fede &#8211; per l\u2019ansia di punire non soltanto quei casi ma anche quelli in cui si producono le premesse perch\u00e9 cose del genere avvengano, e magari anche le condotte che sono premesse alle premesse &#8211; <strong>con lo stesso metro e con le stesse pene vengono puniti coloro che sono colpevoli di atti minimi e i responsabili di veri disastri ambientali<\/strong>, di aree dove intere produzioni agricole sono compromesse e la salute delle persone \u00e8 messa in pericolo o pu\u00f2 comunque subire danni. Si mettono accanto fenomeni del tutto diversi, con una formulazione che gi\u00e0 di per s\u00e9 \u00e8 foriera di fraintendimenti e di applicazioni difformi a qualsivoglia principio di proporzionalit\u00e0 e ragionevolezza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se, poi, ci mettiamo la volont\u00e0 di alcuni magistrati di dare interpretazioni stiracchiate, molto al di l\u00e0 del ragionevole persino di ci\u00f2 che si legge, rischiamo di arrivare a conseguenze molto gravi. Infatti, se anche 999 magistrati su 1000 interpretassero le norme in modo ragionevole (sempre che la norma sia scritta in modo ragionevole, e qui molto spesso non lo \u00e8), ci correrebbe comunque il rischio di trovarsi nelle mani di quell\u2019uno su 1000 che dar\u00e0 un\u2019interpretazione stiracchiata e la pi\u00f9 estensiva possibile della norma, che porta a punire con sanzioni pesantissime comportamenti trascurabili o comunque degni di ben altro tipo di sanzioni (penso a sanzioni amministrative, multe e cose di questo genere).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, con riferimento all\u2019articolo 452-ter, proponiamo di dare una sola definizione e di togliere la seguente frase, molto ambigua: \u00abl\u2019alterazione irreversibile dell\u2019equilibrio di un ecosistema\u00bb, dal momento che <strong>non esiste una definizione dell\u2019ecosistema<\/strong>. Ci sono due modi di definire l\u2019ecosistema. Per esempio, da enciclopedia, l\u2019ecosistema aereo \u00e8 definito come l\u2019intera atmosfera della terra. <span style=\"font-family: Calibri;\">\u00c8<\/span> quindi chiaro che chi dovesse commettere questo reato sarebbe passibile delle pene pi\u00f9 fantasiose e severe. Tuttavia, l\u2019ecosistema pu\u00f2 anche essere inteso come un piccolo ambiente che ha il suo equilibrio. Non si dovrebbe neanche alterare l\u2019equilibrio di uno stagno, per quanto piccolo esso sia \u2013 ci\u00f2 \u00e8 beninteso \u2013 ma non si pu\u00f2 pensare di applicare a chi ha turbato, magari reversibilmente, l\u2019equilibrio di uno stagno, la pena della reclusione da 5 a 15 anni. Ma <strong>vogliamo fare il paragone tra le pene che sono proposte in questo provvedimento e le pene previste per l\u2019omicidio o lo stupro?<\/strong> <span style=\"font-family: Calibri;\">\u00c8<\/span> possibile avere un\u2019applicazione di questo genere?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un\u2019altra definizione contenuta nell\u2019attuale testo che ci viene sottoposto \u00e8 quella di cui al punto 3), dove si legge che costituisce disastro ambientale anche \u00abl\u2019offesa alla pubblica incolumit\u00e0, determinata con riferimento alla <strong>capacit\u00e0 diffusiva<\/strong> degli effetti lesivi della condotta\u00bb. Si tratta di un\u2019espressione che, francamente, avrei difficolt\u00e0 a spiegare, anche senza mettermi nei difficili panni di un magistrato che debba stabilire se questa definizione si applica al caso che gli viene sottoposto. Ma cosa vuol dire se la capacit\u00e0 diffusiva \u00e8 media? Cosa \u00e8 la capacit\u00e0 diffusiva?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Francamente, vi sono delle definizioni di una vaghezza tale che \u2013 come qualcuno prima di me ha detto \u2013 rischiamo di rendere inapplicabili le norme. Le condotte sono cos\u00ec vaghe, e sappiamo che, nel dubbio, ci dovrebbe essere un giudizio a beneficio dell\u2019imputato (<em>in dubio pro reo<\/em>). Di conseguenza, <strong>se c\u2019\u00e8 un dubbio, non si dovrebbe applicare questa norma<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dall\u2019altra parte, c\u2019\u00e8 invece il rischio che questo principio non venga applicato e che, naturalmente con il nobile scudo della difesa dell\u2019ambiente (cosa doverosa e fondamentale nella nostra societ\u00e0, nel nostro Paese, nel nostro territorio), si comminino da 5 a 15 anni di reclusione a persone che hanno fatto dei danni del tutto marginali, persone che hanno fatto una cosa riprovevole ma, magari, per disattenzione. La stessa cosa vale per l\u2019ancora pi\u00f9 inclusivo articolo 452-bis in materia di inquinamento ambientale. Vedo degli emendamenti che si propongono non soltanto di estendere ulteriormente le pene e di renderle ancora pi\u00f9 severe (anni, decenni di reclusione) ma anche \u2013 per quel che \u00e8 peggio \u2013 di <strong>rendere ancora pi\u00f9 nebulosa e dispersiva la definizione del reato<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Credo che faremmo un servigio alla difesa dell\u2019ambiente se riconducessimo questo testo a ci\u00f2 per cui \u00e8 nato e per il quale tanti cittadini ci chiedono di portarlo a termine: punire chi causa gravi danni all\u2019ambiente e non chi cambia l\u2019olio alla macchina e poi non butta la latta dove dovrebbe \u2013 per carit\u00e0 \u2013 ma da qualche altra parte. (<em>Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII<\/em>).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La definizione del reato \u00e8 nebulosa. 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