{"id":55678,"date":"2015-09-11T14:16:35","date_gmt":"2015-09-11T14:16:35","guid":{"rendered":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/2015\/09\/11\/i-diritti-concessi-alle-minoranze-religiose-durante-il-periodo-del-fascismo-oggi-vengono-ridotti\/"},"modified":"2015-09-11T14:16:35","modified_gmt":"2015-09-11T14:16:35","slug":"i-diritti-concessi-alle-minoranze-religiose-durante-il-periodo-del-fascismo-oggi-vengono-ridotti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/2015\/09\/11\/i-diritti-concessi-alle-minoranze-religiose-durante-il-periodo-del-fascismo-oggi-vengono-ridotti\/","title":{"rendered":"I diritti concessi alle minoranze religiose durante il periodo del Fascismo oggi vengono ridotti"},"content":{"rendered":"<h4 style=\"text-align: justify;\">Il Governo risponde all&#8217;<span style=\"text-decoration: underline; color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff; text-decoration: underline;\" href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/showText?tipodoc=Sindisp&amp;leg=17&amp;id=904217\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">interrogazione del senatore Malan al Ministro dell&#8217;Interno<\/a><\/span> sul numero minimo di fedeli per ottenere l&#8217;approvazione di ministri di culto. Malan: Sconcertato e indignato per il contenuto della risposta<\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h5>Intervento dell&#8217;Onorevole Domenico Manzione, Sottosegretario di Stato per l\u2019Interno<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">Signor Presidente, onorevoli Senatori,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">con l\u2019interrogazione all\u2019ordine del giorno, il senatore Malan chiede chiarimenti in merito all\u2019applicazione della legge n. 1159 del 1929, con particolare riferimento all\u2019istituto dell\u2019approvazione da parte del Ministero dell\u2019interno della nomina dei ministri dei culti diversi dalla religione cattolica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bisogna osservare preliminarmente come la giurisprudenza costante &#8211; sia della Corte Costituzionale, sia del giudice amministrativo &#8211; abbia ribadito che l\u2019approvazione governativa della nomina dei ministri di culto non cattolico non si pone in contrasto con i diritti garantiti dalla Carta fondamentale, n\u00e9 arrechi un vulnus al pieno esercizio della libert\u00e0 religiosa. Invero, nel vigente ordinamento, da una parte si colloca la libert\u00e0 religiosa \u2013 garantita direttamente dalla Costituzione \u2013 che lascia alle diverse realt\u00e0 confessionali la pi\u00f9 ampia libert\u00e0 e autonomia interna per quanto riguarda la nomina e le attivit\u00e0 di culto dei rispettivi ministri, mentre su un piano diverso si pone<strong> l\u2019approvazione governativa dei ministri di culto<\/strong>, che non intacca l\u2019attivit\u00e0 pastorale o le facolt\u00e0 di culto ma <strong>ha il solo scopo di consentire che alcuni atti dei ministri medesimi (tipicamente i matrimoni) producano effetti anche per l\u2019ordinamento giuridico generale dello Stato<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proprio <strong>a questi fini, si richiede che la confessione abbia una consistenza numerica apprezzabile, tale da giustificare concretamente la necessit\u00e0 o l\u2019utilit\u00e0 per l\u2019ordinamento di conferire al ministro di culto il potere pubblicistico di porre in essere atti aventi effetti civili<\/strong>. Sul punto va specificato che l\u2019orientamento appena tratteggiato \u00e8 anche il frutto di diversi pareri resi dal Consiglio di Stato all\u2019amministrazione dell\u2019interno, in merito alle verifiche da compiersi in sede di rilascio dell\u2019approvazione circa la sussistenza di determinati elementi soggettivi e oggettivi in relazione al richiedente e alla sua confessione di appartenenza. Tali elementi consistono: nella <strong>presenza di un luogo di culto nel Comune di residenza del ministro<\/strong>, nella c<strong>onsistenza numerica della comunit\u00e0 di fedeli<\/strong>, nella <strong>cittadinanza italiana del ministro medesimo<\/strong> e nella sua <strong>affidabilit\u00e0, seriet\u00e0 e moralit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo quanto specificato dal predetto organo con il parere n. 2758 del settembre 2009, ai fini dell\u2019approvazione governativa \u00absotto un profilo oggettivo \u00e8 necessaria la <strong>sussistenza di una comunit\u00e0 di fedeli qualitativamente e quantitativamente consistente<\/strong> presso la quale esercitare le funzioni pastorali\u00bb. Questo aspetto \u00e8 stato ulteriormente chiarito dal Consiglio di Stato con un successivo parere dell\u201911 gennaio 2012, sollecitato dall\u2019amministrazione dell\u2019Interno proprio al fine di evitare un esercizio troppo ampio della propria discrezionalit\u00e0 nell\u2019iter di approvazione della nomina a ministro di culto e, dunque, per ancorare l\u2019agire amministrativo a parametri pi\u00f9 oggettivi e predeterminati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al riguardo, il Consiglio di Stato si sofferma proprio sull\u2019aspetto peculiare della consistenza numerica della confessione religiosa, affermando la necessit\u00e0 di \u00ab<strong>individuare un modulo base di fedeli al di sopra del quale pu\u00f2 essere giustificata la presenza di un ministro di culto munito di autorizzazione alla celebrazione del matrimonio con effetti civili nell\u2019ordinamento dello Stato<\/strong>\u00bb. In questo senso, l\u2019organo consultivo ha chiarito anche come in sede locale \u00abil gruppo di fedeli del particolare culto per il quale \u00e8 richiesta l\u2019approvazione della nomina di un ministro dovrebbe tendere al <strong>valore orientativo di 500 persone, distribuite nelle varie fasce di et\u00e0<\/strong>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di recente, questo orientamento \u00e8 stato ribadito e precisato in sede giurisdizionale. Mi riferisco, in particolare, alla sentenza n. 2197 del 2015 del TAR Lazio, con la quale \u00e8 stata affrontata anche la questione relativa alla pretesa limitazione della libert\u00e0 di religione che deriverebbe dalla mancata approvazione governativa del ministro di culto. A tal riguardo, il TAR sembra sgombrare il campo da ogni ambiguit\u00e0. Per il giudice amministrativo, infatti, <strong>il ministro di culto viene nominato dalla singola Chiesa o confessione religiosa secondo le proprie regole interne e pu\u00f2 esercitare tutte le attivit\u00e0 inerenti l\u2019esercizio della libert\u00e0 di religione e di culto, come previsto dall\u2019articolo 19 della Costituzione<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019approvazione governativa, dunque, non occorre per il compimento di atti di culto, essendo unicamente finalizzata \u2013 come gi\u00e0 sottolineato \u2013 a consentire la produzione di effetti giuridici validi per l\u2019ordinamento statale di alcuni atti del ministro di culto. In tale ottica, anche il giudice amministrativo ritiene giustificato che l\u2019approvazione vada concessa solo se collegata quantitativamente ad un gruppo sociale nel quale gli eventi legati ad atti di culto produttivi di effetti giuridici nel nostro ordinamento abbiano una <strong>frequenza apprezzabile<\/strong>. Quanto al criterio numerico minimo di 500 fedeli in ambito locale, il TAR ne conferma in pieno la ragionevolezza, l\u2019oggettivit\u00e0 e la non discriminatoriet\u00e0, anche sulla scorta di quanto gi\u00e0 espresso in materia dal Consiglio di Stato in sede consultiva. L\u2019adozione di tale criterio, in sostanza, non d\u00e0 luogo ad alcuna disparit\u00e0 di trattamento tra confessioni religiose, traducendosi, invece, in una legittima differenziazione di situazioni diverse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peraltro, nella citata sentenza si sancisce che <strong>i diversi criteri richiesti per l\u2019approvazione \u2013 sono quelli che ho citato in precedenza \u2013 devono essere intesi necessariamente in senso cumulativo e non alternativo, ragion per cui, qualora ne venga a mancare anche solo uno, l\u2019approvazione deve essere denegata<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Osservo, infine, che l\u2019argomento dell\u2019approvazione governativa dei ministri di culto rientra nel tema generale della libert\u00e0 religiosa, disciplinato da un corpo normativo risalente alla fine degli anni Venti e inizio anni Trenta, sul cui aggiornamento assicuro la disponibilit\u00e0 al confronto con gli esponenti delle varie confessioni religiose, con il mondo accademico e ovviamente, in primis, con il Parlamento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Replica del senatore Malan<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Governo per aver risposto ma sono sconcertato da questa risposta. In sostanza, si sta rivendicando il fatto che <strong>diritti concessi alle minoranze religiose durante il periodo del Fascismo oggi vengono ridotti<\/strong>. Perch\u00e9? Perch\u00e9 lo dice la Costituzione? No, semmai la Costituzione ha detto in modo chiaro che si trattava di ampliare quella legge, tanto che la legge n. 59 del 1929 \u00e8 stata cassata in parecchi suoi articoli per l\u2019intervento della Corte costituzionale. Ora che c\u2019\u00e8 la Costituzione, che all\u2019articolo 3 prevede l\u2019uguaglianza dei cittadini, che all\u2019articolo 19 prevede che a nessuna chiesa devono essere imposti degli adempimenti particolari in quanto tale, si riducono i diritti perch\u00e9 l\u2019ha detto il Consiglio di Stato. <strong>Una sentenza del Consiglio di Stato che cita dati falsi \u00e8 pi\u00f9 importante della Costituzione, della legge dello Stato, sia pure del 1929, ed \u00e8 pi\u00f9 importante del Trattato di pace tra l\u2019Italia e le potenze alleate in cui l\u2019Italia prometteva di garantire l\u2019uguaglianza ai cittadini indipendentemente dalla loro religione!<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo limite dei 500 fedeli \u00e8 assolutamente irragionevole. Il Consiglio di Stato ha detto che l\u2019ha dedotto dal numero minimo di fedeli di una parrocchia cattolica con sacerdote. Questo \u00e8 falso perch\u00e9 ci sono, proprio nella mia valle, la Val Pellice, <strong>Comuni il cui totale di abitanti \u00e8 inferiore a 500<\/strong>. La maggior parte di questi abitanti sono valdesi, e i cattolici sono una piccola parte, e c\u2019\u00e8 il sacerdote residente. Inoltre, se anche fosse vero questo dato, le minoranze religiose per loro natura comportano, con l\u2019eccezione di quella valdese in quella area, una <strong>grande dispersione dei fedeli<\/strong> e, pertanto, <strong>se un sacerdote \u00e8 in grado di prestare le sue cure a 500 fedeli cattolici, \u00e8 perch\u00e9 questi 500 saranno in un\u2019area che &#8211; verosimilmente &#8211; sar\u00e0 in media centinaia di volte pi\u00f9 ristretta di dove si trovano 500 pentecostali o seguaci di un\u2019altra confessione religiosa<\/strong>. \u00c8 una cosa irragionevole! Una sentenza del TAR, che evidentemente non si \u00e8 informato \u2013 e il Consiglio di Stato &#8211; che mi meraviglia non si sia informato \u2013 sono pi\u00f9 importanti della Costituzione, dei diritti dell\u2019uomo, della legge del 1929, del Trattato di pace tra l\u2019Italia e le forze alleate e della Carta dei diritti dell\u2019Unione europea. \u00c8 una cosa inaccettabile!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Signor rappresentante del Governo, la ringrazio anche per avere fornito ulteriori elementi &#8211; come, ad esempio, la precisazione che <strong>il ministro di culto pu\u00f2 essere riconosciuto come tale solo se c\u2019\u00e8 un locale di culto nel medesimo Comune di residenza del ministro di culto<\/strong>. \u00c8 una cosa davvero assurda, che va bene o che potrebbe forse andar bene per la Chiesa cattolica, che ha un numero altissimo di fedeli. Ma, per una piccola realt\u00e0, non si pu\u00f2 pensare di avere in ogni Comune un ministro di culto, che svolge quasi sempre tale attivit\u00e0 nel tempo libero e non a tempo pieno, sempre perch\u00e9 si tratta di una minoranza. Magari egli risiede vicino al Comune principale di una certa area, come se fosse una diocesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sempre prendendo a riferimento la diocesi: <strong>sarebbe gi\u00e0 molto se una minoranza religiosa riuscisse ad avere un locale di culto per ogni diocesi. E allora il ministro di culto dovrebbe risiedere nella sede di quella diocesi, che in realt\u00e0 sarebbe una comunit\u00e0?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta di un\u2019imposizione irragionevole e, tra l\u2019altro, mi meraviglio che si dica che<strong> l\u2019utilit\u00e0 del riconoscimento del ministro di culto e solo marginale<\/strong>. Se non serve a niente, non diamola a nessuno! Purtroppo per\u00f2 ci\u00f2 non \u00e8 vero, perch\u00e9, ad esempio, un ministro di culto pu\u00f2 fare le visite negli ospedali e nelle carceri, mentre chi si definisce semplicemente come il predicatore di una tale Chiesa non lo pu\u00f2 fare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono stupito e indignato per il contenuto della risposta; e non per Lei, signor Sottosegretario, che, da quanto capisco, \u00e8 il portavoce dei funzionari che l\u2019hanno scritta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Governo risponde all&#8217;interrogazione del senatore Malan al Ministro dell&#8217;Interno sul numero minimo di fedeli per ottenere l&#8217;approvazione di ministri 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