{"id":56044,"date":"2016-05-10T13:39:58","date_gmt":"2016-05-10T13:39:58","guid":{"rendered":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/2016\/05\/10\/minori-fuori-famiglia-sistema-informativo-nazionale-e-investimenti-sempre-piu-urgenti\/"},"modified":"2016-05-10T13:39:58","modified_gmt":"2016-05-10T13:39:58","slug":"minori-fuori-famiglia-sistema-informativo-nazionale-e-investimenti-sempre-piu-urgenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/2016\/05\/10\/minori-fuori-famiglia-sistema-informativo-nazionale-e-investimenti-sempre-piu-urgenti\/","title":{"rendered":"Minori fuori famiglia: assistenza multidisciplinare, Sistema informativo nazionale e investimenti sempre pi\u00f9 urgenti"},"content":{"rendered":"<h5 style=\"text-align: justify;\">Interrogazione ai Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali, della Giustizia, dell\u2019Interno e della Salute<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Premesso che:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">il minore ha il diritto inviolabile di crescere ed essere educato nell\u2019ambito della propria famiglia, riconosciuto dagli articoli 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, nonch\u00e9 dall\u2019art. 8 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">la legge n. 184 del 4 maggio 1983, recante la disciplina dell\u2019adozione e dell\u2019affidamento dei minori, cos\u00ec come modificata dalla legge n. 149 sul <strong>diritto del minore ad una famiglia<\/strong> del 28 marzo 2001, all&#8217;articolo 1, primo comma, recita: \u201c<em>Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell\u2019ambito della propri famiglia\u201d, <\/em>specificando al comma 2 che<em> \u201c<\/em><em>[l]e condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potest\u00e0 genitoriale non possono essere di ostacolo all&#8217;esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto\u201d;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">il terzo comma del medesimo articolo stabilisce altres\u00ec che \u201c<em>[l]o Stato, le regioni e gli enti locali, nell&#8217;ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l&#8217;abbandono e di consentire al minore di essere educato nell&#8217;ambito della propria famiglia\u201d; <\/em>gli stessi Enti hanno altres\u00ec l\u2019obbligo, per legge, di organizzare corsi di preparazione e aggiornamento degli operatori sociali per svolgere tali funzioni;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">sempre prefiggendosi il medesimo obiettivo il legislatore nazionale, con la legge 183\/84, ha stabilito tempi massimi di permanenza del minore al di fuori del contesto familiare originario (non pi\u00f9 di ventiquattro mesi prorogabili solo quando la sospensione della misura sia pregiudizievole per il minore) sancendo l\u2019obbligatoriet\u00e0 per gli operatori sociali di delineare un progetto condiviso con la famiglia e funzionale al rientro tempestivo del minore allontanato; in particolare la legge prevede che \u201c<em>[n]el provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonch\u00e9 i tempi e i modi dell&#8217;esercizio dei poteri riconosciuti all&#8217;affidatario, e le modalit\u00e0 attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore<\/em>\u201d;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">in una Risoluzione del 2009 (Linee guida relative all\u2019accoglienza etero familiare dei minori,\u00a0adottate dall\u2019Assemblea generale del 18 dicembre 2009 con risoluzione A\/RES\/64\/142, pubblicata il 24 febbraio 2010), le Nazioni Unite impegnano gli Stati con ogni mezzo (finanziario, psicologico e organizzativo) a preservare il rapporto del minore con la sua famiglia di origine e ad impedire che il bambino ne debba uscire e, in tal caso, ad agevolarne il rientro dettando criteri ben precisi sull\u2019 affidamento temporaneo, quali: che il minore sia tenuto in luoghi vicini alla sua residenza abituale; che si ponga attenzione a che il minore non sia oggetto di abuso o sfruttamento; che l\u2019allontanamento si prospetti temporaneo e si cerchi di preparare il rientro in famiglia al pi\u00f9 presto possibile; che il dato della povert\u00e0 familiare non sia da solo sufficiente a giustificare l&#8217;allontanamento del minore; che i motivi d\u2019ordine religioso, politico ed economico non siano mai causa principale dell&#8217;invio di un minore fuori famiglia; che sia preferita, ove possibile, l\u2019assegnazione ad un ambiente familiare rispetto all\u2019istituto (soprattutto sotto i sei anni di et\u00e0); in tutti i casi, comunque, si richiede il coinvolgimento del minore nelle decisioni che lo riguardano;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">in tale contesto legislativo \u00e8 opinione condivisa, quindi, che l\u2019allontanamento del minore dalla propria famiglia debba essere un intervento residuale ed estremo, successivo ad ogni tentativo operato dalle istituzioni pubbliche al fine di evitarlo; in particolare la Corte Europea dei diritti dell\u2019uomo, si \u00e8 pi\u00f9 volte espressa, evidenziando che lo Stato deve dare prova, allo scopo di non subire sanzioni, di aver messo in atto \u201cun arsenale\u201d a tutela di tale diritto;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">l\u2019allontanamento del minore dalla famiglia e la sua conseguente istituzionalizzazione rappresenta un vero e proprio trauma per il bambino a causa della deprivazione familiare e non va neppure trascurato il grave turbamento e il discredito sociale cui \u00e8 soggetto il genitore cui vengono sottratti i figli, non di rado senza che ve ne siano i presupposti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>considerato che: <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">come si legge nell\u2019 8\u00b0 Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell\u2019 infanzia della adolescenza in Italia (CRC) \u201c<em>continuano ad essere carenti i dati relativi alle cause dell\u2019allontanamento e alle motivazioni della scelta di accoglienza (perch\u00e9 comunit\u00e0 o perch\u00e9 affido), ai tempi di permanenza in comunit\u00e0 e in affido, alle motivazioni che determinano la durata temporale dell\u2019accoglienza e alla tipologia della struttura di accoglienza, impedendo di poter valutare con obiettivit\u00e0 l\u2019esistenza di progetti gestiti in suo favore\u201d;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">si dispone infatti solo di stime pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel 2012 e successivamente aggiornate al 2014, sulla base di un\u2019indagine di natura campionaria condotta in collaborazione con l\u2019Istituto degli Innocenti di Firenze; confrontando alcuni dati contenuti nell&#8217;indagine con fatti rilevabili nelle diverse realt\u00e0 territoriali, emerge l&#8217;estrema approssimazione dei dati stessi perch\u00e9 costruiti utilizzando parametri, indicatori e tipologie disomogenee, rendendo complessa e a volte impossibile un\u2019analisi comparata e complementare;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">stante l\u2019urgenza di garantire la strutturazione compiuta di una Banca Dati Nazionale, essa sembra essere legata alla progressiva operativit\u00e0 del cosiddetto <strong>S.in.Ba<\/strong> (Sistema informativo nazionale sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie) pi\u00f9 volte pubblicizzato dal Governo nelle varie sedi istituzionali, ma non ancora a regime, atto a consentire l\u2019effettivit\u00e0 della raccolta dati, con le modalit\u00e0 indicate e nei tempi stabiliti, al fine di rendere omogenee le fonti e i sistemi di rilevazione sull\u2019intero territorio nazionale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">alla futura banca dati informatica si chiede quindi di fornire indicatori tempestivi delle prese in carico operate dai servizi territoriali, in particolare con riferimento alle <strong>motivazioni<\/strong> degli allontanamenti dei minori dal nucleo familiare di origine (ad esempio, se sono stati riscontrati abusi in famiglia o inadeguatezza genitoriale, oppure in applicazione dell&#8217;art. 403 cc in caso di pericolo di vita del minore con provvedimento giurisdizionale), <strong>alla loro durata<\/strong> e al <strong>progetto di recupero individuale<\/strong>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">appare inoltre necessario, che tale piattaforma informatica stabilisca l\u2019obbligo di utilizzo della stessa da parte di tutti gli attori interessanti al sistema di affido minorile ( Enti Locali, Comunit\u00e0, Procure, Servizi Territoriali..) e che, come si legge nel citato rapporto del CRC, <em>il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Giustizia garantiscano un coordinamento preventivo e specifico tra di essi, al fine di rendere comparabili i loro dati, e che il Ministero della Giustizia specifichi i dettagli delle proprie rilevazioni, in particolare rispetto al dato sugli affidamenti di minori, disposti annualmente in via consensuale e convalidati dal Giudice Tutelare, distinguendo l\u2019accoglienza in comunit\u00e0 dagli affidamenti familiari;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">alla necessit\u00e0 della rilevazione dei dati numerici e degli indicatori tempestivi delle prese in carico operate dai servizi territoriali, si aggiunge quella di un <strong>censimento degli istituti<\/strong> attraverso una mappatura delle diverse tipologie di strutture di accoglienza al fine di seguire tempestivamente l\u2019evoluzione del fenomeno, sul quale incidono fattori in costante crescita come il rilevante afflusso di minori stranieri non accompagnati e le loro immissione nelle medesime strutture, con inevitabili ricadute negative in termini di inadeguatezza e promiscuit\u00e0 a danno dei piccoli ospiti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">la pratica della durata <em>sine die<\/em> degli affidamenti eterofamiliari \u00e8 costante e spesso accompagnata dall\u2019assenza di un progetto teso al sostegno della famiglia per il reinserimento del minore nella stessa o comunque in un contesto familiare stabile;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">tenuto conto delle criticit\u00e0 sopra sintetizzate, appare doveroso rendere cogente un sistema di <strong>monitoraggio capillare e costante<\/strong> delle strutture abilitate a prendersi cura dei minori fuori famiglia e della attivit\u00e0 dalle stesse eseguite secondo criteri di trasparenza e omogeneit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>per sapere: <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">se e quando entrer\u00e0 in funzione il sistema informativo di cui sopra per attuare in tempo reale una rilevazione di tutti i minori fuori famiglia, a qualunque titolo, e presenti sul territorio italiano, in grado di raccordare tutti gli enti istituzionalmente preposti alla tutela;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">in particolare, se e quali misure si intendano adottare, in caso di allontanamento, per pervenire ad un sistema di qualit\u00e0 per l&#8217;accoglienza dei minori fuori famiglia, secondo criteri di vigilanza efficaci e trasparenti, e se si ritiene di mettere a regime l\u2019assistenza multidisciplinare integrata in tutte le fasi della presa in carico del minore;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">se si intenda investire in programmi di tutela del minore, in alternativa all\u2019istituzionalizzazione, al fine di proteggere e tutelare la crescita del minore all\u2019interno del suo ambiente familiare, attraverso interventi di assistenza domiciliare funzionali alla prevenzione e al recupero del minore disagiato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Interrogazione ai Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali, della Giustizia, dell\u2019Interno e della Salute Premesso che: il minore ha 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