{"id":56335,"date":"2016-10-05T10:42:48","date_gmt":"2016-10-05T10:42:48","guid":{"rendered":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/2016\/10\/05\/15-anni-per-un-affidamento-peraltro-in-comunita-nel-frattempo-indagate-per-maltrattamenti\/"},"modified":"2016-10-05T10:42:48","modified_gmt":"2016-10-05T10:42:48","slug":"15-anni-per-un-affidamento-peraltro-in-comunita-nel-frattempo-indagate-per-maltrattamenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/2016\/10\/05\/15-anni-per-un-affidamento-peraltro-in-comunita-nel-frattempo-indagate-per-maltrattamenti\/","title":{"rendered":"15 anni per un affidamento, peraltro in comunit\u00e0 nel frattempo indagate per maltrattamenti"},"content":{"rendered":"<h4 style=\"text-align: justify;\">Due frattelli strappati al padre e separati, che oggi pagano le conseguenze: a quando il censimento e il controllo delle strutture di accoglienza dei minori, per tutelare la loro incolumit\u00e0 fisica e psichica?<\/h4>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Interrogazione a risposta scritta al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri \u00a0della Giustizia, del Lavoro e delle Politiche sociali, della Salute e dell\u2019Interno<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Premesso che:<\/h5>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>il minore ha il diritto inviolabile di crescere ed essere educato nell\u2019ambito della propria famiglia, riconosciuto dagli articoli 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, nonch\u00e9 dall\u2019art. 8 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;<\/li>\n<li>la legge n. 184 del 4 maggio 1983, recante la disciplina dell\u2019adozione e dell\u2019affidamento dei minori, cos\u00ec come modificata dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001 sul diritto del minore ad una famiglia, all&#8217;articolo 1, primo comma, recita: \u201cIl minore ha diritto di crescere ed essere educato nell\u2019ambito della propria famiglia\u201d, specificando al comma 2 che \u201c[l]e condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potest\u00e0 genitoriale non possono essere di ostacolo all&#8217;esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto\u201d;<\/li>\n<li>il terzo comma del medesimo articolo stabilisce altres\u00ec che \u201cLo Stato, le regioni e gli enti locali, nell&#8217;ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l&#8217;abbandono e di consentire al minore di essere educato nell&#8217;ambito della propria famiglia\u201d. Gli stessi Enti hanno altres\u00ec l\u2019obbligo, per legge, di organizzare corsi di preparazione e aggiornamento degli operatori sociali per svolgere tali funzioni;<\/li>\n<li>sempre prefiggendosi il medesimo obiettivo il legislatore nazionale, con la legge 183\/84, ha stabilito tempi massimi di permanenza del minore al di fuori del contesto familiare originario (<strong>non pi\u00f9 di 24 mesi prorogabili solo quando la sospensione della misura sia pregiudizievole per il minore)<\/strong> sancendo l\u2019obbligatoriet\u00e0 per gli operatori sociali di delineare un progetto condiviso con la famiglia e funzionale al rientro tempestivo del minore allontanato. In particolare la legge prevede che: \u201cNel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonch\u00e9 i tempi e i modi dell&#8217;esercizio dei poteri riconosciuti all&#8217;affidatario, e le modalit\u00e0 attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore\u201d;<\/li>\n<li>in una Risoluzione del 2009 (Linee guida relative all\u2019accoglienza etero familiare dei minori,\u00a0adottate dall\u2019Assemblea generale delle Nazioni unite il 18 dicembre 2009 con risoluzione A\/RES\/64\/142, pubblicata il 24 febbraio 2010), le Nazioni Unite impegnano gli Stati a preservare con ogni mezzo (finanziario, psicologico e organizzativo) il rapporto del minore con la sua famiglia di origine e ad impedire che il bambino ne debba uscire e, in tal caso, ad agevolarne il rientro, dettando criteri ben precisi sull\u2019 affidamento temporaneo, quali: che il minore sia tenuto in luoghi vicini alla sua residenza abituale; che si ponga attenzione a che il minore non sia oggetto di abuso o sfruttamento; che l\u2019allontanamento si prospetti temporaneo e si cerchi di preparare il rientro in famiglia al pi\u00f9 presto possibile; che il dato della povert\u00e0 familiare non sia da solo sufficiente a giustificare l\u2018allontanamento del minore; che i motivi d\u2019ordine religioso, politico ed economico non siano mai causa principale dell\u2018invio di un minore fuori famiglia; che sia preferita, ove possibile, l\u2019assegnazione ad un ambiente familiare rispetto all\u2019istituto (soprattutto sotto i sei anni di et\u00e0); in tutti i casi, comunque, si richiede il coinvolgimento del minore nelle decisioni che lo riguardano;<\/li>\n<li>la Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) stabilisce che l\u2019interruzione dei rapporti tra figlio minore e genitori e familiari, senza la modifica definitiva ed irreversibile del rapporto di filiazione (adozione), d\u00e0 luogo ad una situazione eccezionale che incide sul diritto alla vita familiare riconosciuto dall\u2019art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell\u2019Uomo e delle libert\u00e0 fondamentali; particolare attenzione va prestata ai tempi in cui questa situazione si protrae; la Corte Europea dei Diritti Umani ricorda inoltre che \u201cil trascorrere del tempo pu\u00f2 avere <strong>conseguenze irrimediabili<\/strong> sulle relazioni tra il figlio minore ed il genitore che non vive con lui, perci\u00f2, un ritardo nella procedura rischia sempre in simili casi di risolvere la controversia con un fatto compiuto; l\u2019effettivo rispetto della vita familiare richiede che le relazioni future tra genitore e figlio siano regolate unicamente in base a tutti gli elementi pertinenti e non dal semplice trascorrere del tempo\u201d (Corte EDU, sent. 24 febbraio 2009 Errico c\/Italia r. n. 29768\/05).<\/li>\n<li>in tale contesto legislativo e giurisprudenziale, \u00e8 opinione condivisa, quindi, che l\u2019allontanamento del minore dalla propria famiglia debba essere un intervento residuale ed estremo, successivo ad ogni tentativo operato dalle istituzioni pubbliche al fine di evitarlo; in particolare la Corte Europea dei diritti dell\u2019uomo si \u00e8 pi\u00f9 volte espressa, evidenziando che lo Stato deve dare prova, per non subire sanzioni, di aver messo in atto \u201cun arsenale\u201d a tutela di tale diritto;<\/li>\n<li>l\u2019allontanamento del minore dalla famiglia e la sua conseguente istituzionalizzazione rappresenta un vero e proprio trauma per il bambino a causa della deprivazione familiare;<\/li>\n<li>in tutti i procedimenti giudiziari in cui il minore \u00e8 coinvolto \u00e8 indispensabile, a pena di nullit\u00e0 del provvedimento stesso, l\u2019ascolto del minore avente un sufficiente discernimento, nell\u2019ambito di un procedimento giudiziario che lo riguarda: tale dettame, secondo la disciplina nazionale codicistica ed in conformit\u00e0 con la Convenzione Europea sull\u2019esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo 25 gennaio 1996 \u2013 ratificata con l. n. 77 del 2003), costituisce un vero e proprio diritto del minore stesso che si articola in forme, facolt\u00e0 e doveri ben precisi;<\/li>\n<li>secondo quanto enunciato e ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione (Cass. sentenza n. 7281 del 2010) il minore, quale soggetto di diritto, \u00e8 titolare di un ruolo sostanziale nonch\u00e9 di uno spazio processuale autonomo;<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">considerato che:<\/h5>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>il signor Giovanni Messina \u00e8 padre di due ragazzi (T.M. nato il 5.10.98) e M.M. nato il 2.01.2000, i quali, fin dall\u2019et\u00e0 rispettivamente di sei mesi e di un anno e mezzo, a causa del comportamento abbandonico assunto dalla loro madre, sono stati inseriti, con plurimi decreti del Tribunale per i Minorenni di Genova, nell\u2019arco di 15 anni, in svariate strutture c.d. \u201cdi accoglienza\u201d;<\/li>\n<li>in particolare, alla madre era stata diagnosticata dal Consulente Tecnico d\u2019Ufficio all\u2019uopo incaricato dal predetto Tribunale per i Minorenni, una patologia psichiatrica con \u201ccaratteristiche personologiche di matrice narcisista \u2013 psicopatica\u201d e, nonostante nei riguardi del signor Giovanni Messina non fosse stata accertata alcuna psicopatologia, i due minori non sono mai stati affidati al padre nonostante le sue richieste;<\/li>\n<li>il Signor Messina chiedeva di poter crescere e curare i propri figli ricevendo, a fronte dell\u2019abbandono operato dalla madre dei suoi due figli, adeguati supporti psicologici e materiali da parte del Servizio Sociale che veniva incaricato dal Tribunale per i Minorenni di Genova quale Ente Affidatario dei due minori;<\/li>\n<li>durante il procedimento giudiziario avanti il Tribunale per i Minorenni di Genova, al signor Messina Giovanni veniva imputato di mostrarsi conflittuale nei confronti della madre dei minori e, contrariamente alla proprie aspettative, non solo non ha mai ha ottenuto alcun supporto, n\u00e9 materiale n\u00e9 psicologico, ma vi era la totale assenza di una progettualit\u00e0 a supporto della famiglia;<\/li>\n<li>i bambini venivano quindi affidati al Servizio Sociale del Comune di Genova, e separati tra di loro per essere inseriti in contesti comunitari, rivelatisi non adeguati alle loro esigenze trattandosi di strutture c.d. \u201crieducative\u201d, ove vi erano adolescenti con precedenti penali e con devianze (uso di fumo, abuso di alcool, assunzioni di vari tipi di droghe..) in contesti pericolosi per la loro crescita ;<\/li>\n<li>nel 2000 i minori venivano dapprima collocati in un ex orfanotrofio gestito da suore, poi, su insistenza del Signor Messina, presso una famiglia affidataria ed infine per un anno e mezzo, presso la madre;<\/li>\n<li>nel 2008, a causa dei maltrattamenti agiti dalla madre insieme alle sue figlie pi\u00f9 grandi, M.M. e T.M., venivano ricollocati presso il padre (da gennaio 2008 fino a settembre 2008);<\/li>\n<li>in tale periodo i servizi sociali riferiscono che i ragazzi erano ben accuditi e frequentano regolarmente la scuola e i centri estivi;<\/li>\n<li>nel settembre del 2008, il Tribunale per i Minorenni di Genova, senza ascoltare la volont\u00e0 dei minori, stabiliva inspiegabilmente, che M.M. e T.M. avrebbero dovuto essere trasferiti in una comunit\u00e0 di Genova, ove i minori rimasero per circa due anni,<\/li>\n<li>da allora i ragazzi vivono in diverse comunit\u00e0, per lo pi\u00f9 promiscue, separati tra di loro, in regioni lontane dalla residenza sia paterna sia materna, con frequenti episodi di fughe a causa dei maltrattamenti subiti all\u2019interno delle comunit\u00e0, facendo sempre ritorno presso la residenza paterna;<\/li>\n<li>all\u2019et\u00e0 di dodici anni e mezzo ed undici anni, il signor Giovanni Messina, riceveva improvvisamente una comunicazione secondo cui il Tribunale per i Minorenni disponeva allo stesso di recarsi per sei mesi in una struttura sita in Sanremo, ove sarebbe rimasto con i propri figli per verificarne la capacit\u00e0 genitoriale;<\/li>\n<li>il signor Messina si trova cos\u00ec costretto a chiedere un\u2019aspettativa dal lavoro non retribuita;<\/li>\n<li>i suoi figli, col passare degli anni, nonostante la giovane et\u00e0, sono dipendenti da tabagismo e, a causa dei plurimi traumi psicologici subiti, manifestano aggressivit\u00e0 e rabbia nei confronti anche del padre;<\/li>\n<li>il Messina si rende conto di non essere in grado di accudire loro e di guidarli senza alcun sostegno, a causa delle loro problematiche comportamentali e di salute;<\/li>\n<li>il Messina continua a non ricevere un sostegno adeguato;<\/li>\n<li>nell\u2019 aprile del 2014, a fronte delle reiterate fughe dei due minori dalle strutture, il Tribunale dei Minori inibiva qualsiasi relazione e comunicazione, financo epistolare, \u00a0tra i figli ed il padre;<\/li>\n<li>solo nell\u2019anno 2015 il Messina si affida ad una nuova difesa legale nella persona dell\u2019avvocato Catia Pichierri, che nell\u2019impugnare i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Genova, evidenziava la violazione della pertinente legislazione nazionale e sovranazionale;<\/li>\n<li>al signor Giovanni Messina, dopo quasi quindici anni e nonostante il parere contrario dei consulenti del Tribunale, veniva finalmente affidato il figlio M.M. l\u2019altro, T.M., veniva collocato presso la madre;<\/li>\n<li>nel frattempo, le condizioni economiche del Messina diventano critiche a seguito della perdita del posto di lavoro e si trova a convivere e a mantenere un figlio adolescente bisognoso di sostegno a causa dei traumi psicologici vissuti;<\/li>\n<li>il signor Giovanni Messina \u00e8 padre di altri due figli, nati da un precedente matrimonio, che lavorano regolarmente e non hanno alcun precedente penale n\u00e9 tantomeno problematiche di dipendenza da droghe o di natura psicopatologica;<\/li>\n<li>il quadro delineato dalle recenti relazioni fornite dal CTU non fa altro che confermare come i due adolescenti siano stati segnati da insensati interventi di \u201ctutela\u201d fin dalla tenera et\u00e0, dimostrando come l\u2019allontanamento coatto dal nucleo familiare abbia nociuto alla sana crescita psicofisica di entrambi ;<\/li>\n<li>in particolare, secondo la pi\u00f9 recente CTU, T.M. risulta dipendente da sostanze psicotrope, mentre M.M. manifesta disturbi della personalit\u00e0, con potenziale sviluppo di psicopatia in soggetto adulto e potenziale pericolosit\u00e0 sociale;<\/li>\n<li>non si pu\u00f2 non constatare come le determinazioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di Genova, nonostante la infaticabile richiesta del Messina di riavere presso di s\u00e9 i propri figli quando i medesimi erano ancora piccoli e non ancora traumatizzati dalle esperienze comunitarie, con i necessari supporti, siano state invece volte ad interrompere anzich\u00e9 sostenere, il legame tra i fratelli e gli stessi con il padre;<\/li>\n<li>\u00e8 evidente che qualsivoglia provvedimento assuma il Tribunale per i Minorenni di Genova non potr\u00e0, oggi, riparare le gravissime falle causate in seno alla famiglia di Giovanni Messina dal 2000 in poi;<\/li>\n<li>nel caso specifico si individua una chiara violazione della legge dello Stato italiano e della Cedu riguardo ai provvedimenti adottati e alle scelte operate in merito all&#8217;affidamento dei minori,<\/li>\n<li>viene riferito che i responsabili di una delle comunit\u00e0 in cui M.M. \u00e8 stato ospite sono indagati per maltrattamento su minori;<\/li>\n<li>le vicende di cronaca di maltrattamenti in comunit\u00e0 negli anni successivi all&#8217;approvazione della legge 328\/2000 che istituiva il fondo infanzia e prevedeva l\u2019adozione della carta dei servizi sociali, sono una testimonianza della mancanza di un controllo serio da parte delle istituzioni;<\/li>\n<\/ul>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">si chiede di sapere:<\/h5>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">se non si ravvisi negli interventi adottati sul nucleo famigliare di Giovanni Messina condotte e azioni inopportune e imprudenti da parte dei servizi sociali e degli organi giudicanti che hanno determinato l\u2019allontanamento e la separazione in giovanissima et\u00e0 dei due fratelli senza alcun programma funzionale ad eliminare, come dispone la legge dello Stato italiano, gli ostacoli esistenti all\u2019interno del nucleo;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">quali siano le valutazioni alla luce delle conseguenze connesse alla straordinaria lunghezza temporale dei provvedimenti di affidamento, ben quindici anni, in evidente contrasto a quanto previsto dalle norme vigenti;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">se non sarebbe opportuno un controllo delle strutture di accoglienza presso cui i minori sono stati collocati per evitare che gli stessi danni venano inflitti altri, peraltro con dispendio di denaro pubblico;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">se non si ritenga doveroso procedere a un censimento nazionale delle strutture di accoglienza per minori;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">se non si ritenga urgente dotare le strutture di accoglienza di minori di sistemi di videosorveglianza e controllo per meglio tutelare l\u2019incolumit\u00e0 fisica e psichica dei minori collocati.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Due frattelli strappati al padre e separati, che oggi pagano le conseguenze: a quando il censimento e il controllo delle 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