{"id":58491,"date":"2020-05-26T15:32:50","date_gmt":"2020-05-26T15:32:50","guid":{"rendered":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/2020\/05\/26\/asti-cuneo-forti-anomalie-riscontrate-sul-completamento-dellautostrada-interrogazione-al-ministro-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti\/"},"modified":"2020-05-26T15:32:50","modified_gmt":"2020-05-26T15:32:50","slug":"asti-cuneo-forti-anomalie-riscontrate-sul-completamento-dellautostrada-interrogazione-al-ministro-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/2020\/05\/26\/asti-cuneo-forti-anomalie-riscontrate-sul-completamento-dellautostrada-interrogazione-al-ministro-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti\/","title":{"rendered":"Asti-Cuneo. Forti anomalie riscontrate sul completamento dell&#8217;autostrada. Interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti"},"content":{"rendered":"<p>Al ministro delle infrastrutture e dei trasporti<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Premesso che:<\/p>\n<p>le risposte alle interrogazioni\u00a0 3-2828 del 4 maggio 2016 e alla 4-06760 del 20 dicembre sul completamento dell&#8217;autostrada Asti-Cuneo, hanno confermato le forti anomalie riscontrate dall\u2019interrogante, in particolare il mancato rispetto delle condizioni con cui il socio privato della concessione aveva vinto la procedura competitiva indetta nel 2003 e la mancanza di alcuna azione da parte del MIT per chiederne conto, <em>in primis<\/em> sul versamento di soli 37,5 dei 130 milioni previsti in sede di gara; il 4 aprile e il 13 agosto 2019 lo scrivente ha presentato sull\u2019argomento le interrogazioni 3-00764 e 3-01134; nella seconda si evidenziavano i gravi danni per l\u2019interesse pubblico derivanti dallo schema approvato dal Cipe il 1\u00b0 agosto 2019; in mancanza di risposta, lo scrivente presentava ulteriore interrogazione, la 3-01275 del 9 dicembre 2019 con i nuovi elementi emersi; in luogo della risposta giungevano il 14 maggio 2020 &#8211; nonostante le pesanti criticit\u00e0 riportate nella Deliberazione n. 18\/2019\/G del 18 dicembre 2019 della Corte dei Conti-Sezione Centrale di Controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, sulla relazione \u201cLe concessioni autostradali\u201d (relatore: Cons. Antonio Mezzera) &#8211; il CIPE approvava due delibere sull\u2019aggiornamento\/revisione dei rapporti concessori e dei piani economico finanziari delle Societ\u00e0 A33 Asti-Cuneo S.p.a. e Satap A4 Torino-Milano, con c.d. finanziamento incrociato per il completamento dei lavori di costruzione della Autostrada A33 (626 milioni di euro) \u2013 che confermavano tutte le gravi anomalie gi\u00e0 dallo scrivente evidenziate;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>si ha notizia di tali delibere dal sito del Governo, ma non \u00e8 disponibile il contenuto, essendo la banca dati del CIPE ferma al 20 dicembre e mancando la pubblicazione sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>, che non avviene mai prima di due mesi; tuttavia, consta che il piano approvato dal CIPE sarebbe il seguente: per l\u2019Asti-Cuneo, la scadenza \u00e8 anticipata dal 2038 al 2031, il valore di subentro \u00e8 stabilito in circa 345 milioni di euro, il valore degli investimenti da realizzare nel biennio 2018-2020 \u00e8 di 346 milioni di euro; per l\u2019autostrada SATAP A4 Torino-Milano, la scadenza \u00e8 confermata al 2026, il valore di subentro \u00e8 stabilito in circa 888 milioni di euro; il valore degli investimenti da realizzare nel biennio 2018-2020 \u00e8 di 114 milioni di euro; per entrambe le concessioni, le tariffe resterebbero ferme fino al 2022 e aumenterebbero del 2,20% ogni anno dal 2023; inoltre, il 21 aprile 2020 il MIT ha fatto presente di aver ritirato la richiesta di parere alla Commissione europea, non sussistendo pi\u00f9 la richiesta di proroga della durata della concessione, motivo della richiesta originaria;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>il valore di subentro da riconoscere ai concessionari SATAP A4 e Asti-Cuneo, risulta gravemente aumentato per il mancato aggiornamento del tasso di congrua remunerazione del capitale investito (WACC) riconosciuto alla concessionaria Asti-Cuneo;<\/p>\n<p>tale tasso &#8211; inspiegabilmente ed in palese violazione delle Delibere CIPE n. 27 del 21 marzo 2013 e n. 68 del 07 agosto 2017 &#8211; \u00e8 infatti rimasto invariato al 9,23% dal 2013 sino al 2031, generando, oltre all\u2019incremento dei valori di subentro, per il concessionario Asti-Cuneo una super remunerazione degli azionisti, con un rendimento che sfiora il 18%, mentre per il concessionario SATAP A4 viene garantita una remunerazione degli azionisti del 10% circa, raddoppiata rispetto al caso di mancato ricorso al c.d. \u2018cross financing\u2019; sulla base delle citate Delibere CIPE, il WACC andava invece obbligatoriamente aggiornato alla scadenza di ogni periodo regolatorio, come peraltro correttamente effettuato con l\u2019aggiornamento del PEF della SATAP A4 che ha registrato una riduzione del WACC dal 10,52% al 7,55%;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>pertanto, con l\u2019aggiornamento del WACC dell\u2019Asti-Cuneo, in attuazione delle citate delibere CIPE, sulla base dei bilanci di esercizio degli anni 2012 e 2017, il tasso del 9,23% si ridurrebbe al 7% circa per il periodo 2013-2017, e al 6% per i periodi dal 2018 al 2031; conse-guentemente, i valori di subentro si ridurrebbero a 700 milioni di euro circa per la SATAP A4, e a 150 milioni di euro circa, per l\u2019A33, con un risparmio totale di circa 383 milioni di euro;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>inoltre, come risulta anche dalla citata relazione della Corte dei Conti (nota 78, pp 48-49), per decisione della Commissione Europea a tutela della\u00a0 concorrenza e dunque dell\u2019utente, il valore di subentro non deve superare il 140% dell\u2019Ebitda ovvero, qualora una revisione del piano economico-finanziario dopo il termine del periodo oggetto di regolamentazione dovesse determinare un aumento del Wacc in base alle norme Cipe, il valore potrebbe essere arrivare a non pi\u00f9 del 160% dell\u2019Ebitda; nel 2018 (ultimo dato disponibile nella relazione annuale ministeriale) l\u2019Ebitda della Asti-Cuneo \u00e8 stato di 8.756.144 euro, quello della Torino-Milano 212.048.000 euro; il valore di subentro complessivo non pu\u00f2 dunque superare 353,3 milioni per le due concessioni sommate, mentre il CIPE ha approvato un valore di subentro di 1233 milioni, superiore di ben 879 milioni; tuttavia il MIT del 20 aprile 2020 ha annunciato il ritiro della richiesta di parere alla Commissione Europea;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>quanto approvato dal CIPE comporta una serie di vantaggi per il concessionario, a danno dell\u2019erario e dell\u2019utente autostradale: si accetta senza problemi e senza contropartite il mancato rispetto degli impegni presi dal socio privato dell\u2019Asti-Cuneo in sede della gara 2003-2005 (completare l\u2019Asti-Cuneo a un determinato costo, in cinque anni e mezzo, versando 130 milioni di euro), si modifica il percorso dell\u2019infrastruttura rendendone meno costosa la realizzazione, gli si concede un WACC pi\u00f9 alto di quello stabilito dai criteri generali CIPE, si anticipa al 2026 l\u2019incasso del guadagno che doveva conseguire sulla Torino-Milano dal 2026 al 2034 in caso di proroga, si anticipa al 2031 l\u2019incasso del guadagno che doveva conseguire sulla Asti-Cuneo dal 2032 al 2038, si falsa a suo vantaggio l\u2019esito della gara dal 2026 imponendo ad eventuali concorrenti valori di subentro abnormi, si azzerano i rischi di gestione per gli anni successivi alla scadenza;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>sotto il nome di <em>cross financing<\/em>, inoltre, si configura un semplice prestito da parte della SATAP A4 Torino-Milano per il completamento della Asti-Cuneo, con una remunerazione del 9,23%, a carico dei contribuenti, una mera operazione finanziaria, esente da ogni rischio o componente imprenditoriale;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>con questa operazione, i pedaggi delle due tratte interessate saliranno del 2,2% all\u2019anno dal 2022 al 2026, mentre senza sarebbero scesi del 2-2,5% all\u2019anno fin dal 2018; questo comporta che i 38,75\u20ac occorrenti oggi per la tratta Torino-Milano-Torino nel 2026 diverrebbero 43,20 nel primo caso, 32,3 nel secondo caso;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>per sapere:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>perch\u00e9 si sia ignorato il mancato rispetto delle condizioni stipulate in sede di gara del 2003-2005 per il completamento dell\u2019autostrada Asti-Cuneo, da parte del socio privato;<\/p>\n<p>perch\u00e9 il ministro non ha risposto alla mia interrogazione 3-01275 del 9 dicembre 2019 procedendo nel piano di cui l\u2019atto stesso evidenziava le gravi anomalie;<\/p>\n<p>perch\u00e9 ha ignorato gli importanti rilievi della Corte dei Conti sulla medesima vicenda;<\/p>\n<p>qual \u00e8 la ragione della mancata pubblicazione delle delibere CIPE del 14 maggio scorso;<\/p>\n<p>perch\u00e9 non \u00e8 stato aggiornato il tasso di congrua remunerazione del capitale investito (WACC) per l\u2019Asti-Cuneo e se ritiene che pagare il 9,23% sia compatibile con l&#8217;interesse pubblico;<\/p>\n<p>perch\u00e9 \u00e8 stata ritirata la richiesta di parere alla Commissione Europea, nonostante il valore di subentro stabilito sia pi\u00f9 di tre volte superiore al limite da essa fissato;<\/p>\n<p>perch\u00e9, per un&#8217;operazione che \u00e8 un prestito per il completamento dell&#8217;Asti-Cuneo, ci si \u00e8 rivolti a una societ\u00e0 autostradale e non al mercato o a un istituto bancario, che con ogni probabilit\u00e0 avrebbero consentito di ottenere tassi assai inferiori al 9,23%, in assenza di fattori di rischio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al ministro delle infrastrutture e dei trasporti &nbsp; Premesso che: le risposte alle interrogazioni\u00a0 3-2828 del 4 maggio 2016 e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":58292,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[30,9,135,129,94,121],"tags":[],"class_list":["post-58491","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-piemonte","category-in-primo-piano","category-in-primo-piano-piemonte-piemonte","category-interrogazioni-ultimi-articoli","category-concessioni-autostradali","category-ultimi-articoli"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58491","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58491"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58491\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/58292"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58491"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58491"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58491"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}