{"id":58768,"date":"2021-05-04T17:55:06","date_gmt":"2021-05-04T17:55:06","guid":{"rendered":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/2021\/05\/04\/disegno-di-legge-nuove-norme-in-materia-di-rispetto-della-diversita\/"},"modified":"2021-05-04T17:55:06","modified_gmt":"2021-05-04T17:55:06","slug":"disegno-di-legge-nuove-norme-in-materia-di-rispetto-della-diversita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/2021\/05\/04\/disegno-di-legge-nuove-norme-in-materia-di-rispetto-della-diversita\/","title":{"rendered":"DDL: NUOVE NORME IN MATERIA DI RISPETTO DELLA DIVERSITA&#8217;"},"content":{"rendered":"<p><strong>Disegno di legge<\/strong><\/p>\n<p><strong>Sen. Lucio Malan<\/strong><\/p>\n<p><strong>Nuove norme in materia di rispetto della diversit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>Colleghi senatori! Il rispetto della diversit\u00e0 \u00e8 alla base della civile convivenza, cos\u00ec come la tutela delle persone che per qualsiasi motivo si trovano particolarmente esposte a soprusi di vario genere. I mezzi di informazione hanno posto particolare attenzione in questi tempi ad aggressioni o discriminazioni nei confronti di persone a causa del loro orientamento sessuale, cos\u00ec come atti a danno di donne, su cui ci sono gi\u00e0 stati interventi legislativi. L&#8217;informazione su questi argomenti e sul dibattito in merito alle misure proposte o avversate sono parte integrante del fenomeno e della sua problematicit\u00e0. Il presente disegno di legge si propone di introdurre misure efficaci per prevenire fenomeni odiosi e promuovere al contrario una cultura del rispetto per la diversit\u00e0 di ogni tipo, senza creare categorie privilegiate o limitare la libert\u00e0 di ciascuno.<\/p>\n<p>Con l&#8217;articolo 1 si introduce nel codice penale tra le aggravanti l\u2019aver agito contro persone a motivo delle loro condizioni, scelte, abbigliamento, aspetto o orientamento sessuale, rendendo esplicito ci\u00f2 che gi\u00e0 avviene molto spesso nei tribunali. Non viene citata la motivazione etnica, razziale o religiosa perch\u00e9 gi\u00e0 prevista dall&#8217;articolo 604-bis. L&#8217;uso della violenza contro il diverso in quanto tale non \u00e8 accettabile. L&#8217;aggravante \u00e8 anche aggiunta al reato di diffamazione, anche a seguito di una sentenza della Cassazione (si veda Cass. pen, sez. V, 02\/11\/2017, n. 7859, relativamente ad una fattispecie in cui l&#8217;imputato aveva pubblicato un messaggio con cui invitava la persona offesa di etnia africana a ritornare nella \u201cgiungla\u201d).<\/p>\n<p>Con l&#8217;articolo 2 si elimina il concetto di &#8220;razza&#8221; dall&#8217;articolo 604 bis del codice penale. Il concetto di &#8220;razza&#8221; \u00e8 scientificamente inesistente, mentre esiste certamente il razzismo, cui va tolta ogni legittimit\u00e0 culturale.<\/p>\n<p>Con l&#8217;articolo 3 si estende doverosamente alle prestazioni riproduttive a pagamento, definibile come prostituzione riproduttiva, le norme della legge &#8220;Merlin&#8221; e degli articoli 600-bis (prostituzione minorile) e 600-quinquies (turismo sessuale), volte a scoraggiare il fenomeno.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 4 introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali di finanziare o sostenere stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, le cui leggi puniscono l\u2019appartenenza a determinate o tutte le religioni ovvero i rapporti omosessuali. Da quei paesi sono anche vietati i finanziamenti a ONG per evitare che queste ultime diffondano tali principi.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 5 introduce nella legge conosciuta come &#8220;par condicio&#8221; la necessit\u00e0 che il principio di equilibrata informazione sia osservato anche nell&#8217;informazione su proposte e disegni di legge in discussione in Parlamento.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 6 richiede una rappresentazione della pluralit\u00e0 delle opinioni presenti nella societ\u00e0 nel caso in cui esterni siano chiamati per attivit\u00e0 scolastiche che coinvolgono i discenti.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 7 promuove la cultura del rispetto della diversit\u00e0 nelle scuole.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 8 istituisce la giornata nazionale del rispetto della diversit\u00e0<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 1<\/p>\n<p>(<em>Modifiche al codice penale in materia di reati contro determinate categorie di persone<\/em>)<\/p>\n<ol>\n<li>Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:<\/li>\n<li>all\u2019articolo 61 del codice penale, dopo il numero 1), \u00e8 aggiunto il seguente:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&#8220;1.bis) l\u2019aver agito contro persone a motivo delle loro condizioni, scelte, abbigliamento, aspetto o orientamento sessuale.&#8221;<\/p>\n<ol>\n<li>all\u2019articolo 595 del codice penale, il quarto comma \u00e8 sostituito dal seguente:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u201cSe l&#8217;offesa \u00e8 recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorit\u00e0 costituita in collegio, o se essa \u00e8 basata sull\u2019appartenenza etnica o religiosa o sull\u2019orientamento sessuale, le pene sono aumentate\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 2<\/p>\n<p>(<em>Eliminazione del concetto di &#8220;razza&#8221; dall&#8217;articolo 604-bis del codice penale<\/em>)<\/p>\n<p>All\u2019articolo 604-bis del codice penale la parola \u201crazziali,\u201d \u00e8 soppressa al primo comma, lettere a) e b) e al secondo comma.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 3<\/p>\n<p>(<em>Modifiche al codice penale in materia di attivit\u00e0 riproduttive in cambio di denaro o altra utilit\u00e0 &#8211; Prostituzione riproduttiva<\/em>)<\/p>\n<ol>\n<li>All\u2019articolo 600-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:<\/li>\n<li>al primo comma, numeri 1) e 2), dopo la parola \u201cprostituzione\u201d sono aggiunte le seguenti: \u201canche riproduttiva;<\/li>\n<li>al secondo comma, dopo le parole \u201cdiciotto anni,\u201d ovvero ne utilizza materiale genetico o ottiene lo svolgimento della gravidanza per bambini destinati a non essere riconosciuti come suoi figli.<\/li>\n<li>L\u2019articolo 600-quinquies del codice penale, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u201cChiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivit\u00e0 di <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/5252.html\">prostituzione<\/a> a danno di minori o di prostituzione riproduttiva o comunque comprendenti tali attivit\u00e0 \u00e8 punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>All\u2019articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75 sono apportate le seguenti modificazioni:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>al primo comma, numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7) e 8), dopo la parola \u201cprostituzione\u201d sono aggiunte le seguenti \u201canche riproduttiva\u201d;<\/li>\n<li>\u00e8 aggiunto in fine il seguente comma:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u201cPer prostituzione riproduttiva si intende sia la vendita di materiale riproduttivo sia lo svolgimento, in cambio di denaro o altra utilit\u00e0, della gravidanza per figli che poi non saranno considerati della persona che lo svolge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 4<\/p>\n<p>(<em>Misure contro le persecuzioni religiose e la criminalizzazione dell&#8217;omosessualit\u00e0 nei rapporti internazionali<\/em>)<\/p>\n<ol>\n<li>Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, le cui leggi puniscono l\u2019appartenenza a determinate o tutte le religioni ovvero i rapporti omosessuali.<\/li>\n<li>Il Presidente del Consiglio dei ministri, d\u2019intesa con il ministro degli affari esteri stilano e aggiornano quando necessario la lista delle entit\u00e0 di cui al comma 1, e pu\u00f2 consentire specifiche deroghe all\u2019attuazione del presente articolo.<br \/>\n3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano a finanziamenti, forniture di beni o servizi a titolo gratuito o aiuti diretti a coloro che sono vittima dei comportamenti ivi indicati.<\/li>\n<li>Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori inclusi nella lista di cui al comma 2.<\/li>\n<li>In caso di violazione della norma di cui al comma 4, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l\u2019hanno ricevuto e all\u2019organizzazione alla quale il finanziamento \u00e8 diretto, \u00e8 irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all\u2019ammontare di quanto indebitamente ricevuto.\u201d<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 5<\/p>\n<p>(<em>Misure per una corretta informazione su proposte e disegni di legge in discussione nelle Camere<\/em>)<\/p>\n<ol>\n<li>Alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, articolo 2, comma 3, dopo le parole \u201cnelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici\u201d, sono aggiunte le seguenti: \u201cnell&#8217;informazione su proposte e disegni di legge in discussione nelle Camere\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Art. 6.<\/p>\n<p><em>(Comunicazione e propaganda politica nelle scuole &#8211; Partecipazione di esterni su temi sensibili)<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Nelle scuole pubbliche e paritarie il regolamento di istituto stabilisce le modalit\u00e0 per la distribuzione all&#8217;interno di esso di materiale a contenuto politico o politicamente sensibile, che pu\u00f2 essere vietato a tutti ovvero consentito a tutti a parit\u00e0 di condizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ad iniziative dei docenti.<\/li>\n<li>Nei casi in cui soggetti diversi dai dirigenti scolastici, dai docenti e discenti dell&#8217;istituto, e in particolare nel caso di soggetti politici quali eletti o nominati nelle istituzioni, rappresentanti di partiti e forze sociali, sono chiamati ad esprimersi in assemblee o in altre attivit\u00e0 che coinvolgono i discenti su argomenti politicamente sensibili, va promossa e tutelata la rappresentazione della pluralit\u00e0 delle opinioni presenti nella societ\u00e0.<\/li>\n<li>I capi d&#8217;istituto segnalano le partecipazioni di cui al comma 2, corredate dei criteri in base ai quali la partecipazione \u00e8 stata decisa, con almeno dieci giorni di anticipo ad apposito sito informatico, istituito entro novanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge da ogni Direzione Regionale dell&#8217;Istruzione, il quale rende disponibile l&#8217;informazione entro cinque giorni dal ricevimento e comunque almeno sette giorni prima della data in cui detta partecipazione avviene. I criteri di cui al periodo precedente non possono comportare l&#8217;esclusione di soggetti politici in relazione alla loro minore competenza specialistica o culturale n\u00e9 discriminare in alcun modo le opposizioni rispetto a coloro che hanno ruoli di maggioranza nei rispettivi organi o viceversa.<\/li>\n<li>Esponenti di altre forze politiche o sociali, se idonei in relazione ai criteri di cui al comma 3, possono chiedere di partecipare a detti incontri.<\/li>\n<li>Ai siti informatici di cui al comma 3 possono essere segnalate violazioni delle norme di cui ai commi precedenti.<\/li>\n<li>I Dirigenti Regionali, o loro delegati, in collaborazione con i capi d&#8217;istituto, fatti salvi i provvedimenti di loro competenza, prendono le misure necessarie a ripristinare la pluralit\u00e0 delle opinioni di cui al comma 2.&#8221;<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 7<\/p>\n<p>(<em>Cultura del rispetto della diversit\u00e0 nelle scuole<\/em>)<\/p>\n<ol>\n<li>Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado:<\/li>\n<li>\u00e8 promossa la cultura del rispetto verso qualunque persona, indipendentemente dalla sua etnia, religione, nazionalit\u00e0, condizione sociale, sesso, orientamento sessuale, aspetto fisico, altra condizione o legittima attivit\u00e0 o convincimento, in attuazione dei princ\u00ecpi di uguaglianza e di pari dignit\u00e0 sociale sanciti dalla Costituzione;<\/li>\n<li>\u00e8 effettuato il contrasto di qualsiasi tipo di bullismo e particolarmente quello violento o basato sulla diversit\u00e0;<\/li>\n<li>i comportamenti contrari al principio di cui alla lettera a), se ripetuti e non superati, sono considerati ai fini della valutazione dei discenti.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 8<\/p>\n<p>(<em>Istituzione della giornata nazionale del rispetto della diversit\u00e0<\/em>)<\/p>\n<ol>\n<li>La Repubblica italiana riconosce il giorno 15 gennaio quale \u00abGiornata nazionale del rispetto della diversit\u00e0\u00bb, al fine di promuovere la cultura del rispetto verso qualunque persona, indipendentemente dalla sua etnia, religione, nazionalit\u00e0, condizione sociale, sesso, orientamento sessuale, aspetto fisico, altra condizione o legittima attivit\u00e0 o convincimento, in attuazione dei princ\u00ecpi di uguaglianza e di pari dignit\u00e0 sociale sanciti dalla Costituzione.<\/li>\n<li>La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell\u2019orario di lavoro degli uffici pubblici n\u00e9, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.<\/li>\n<li>In occasione della \u00abGiornata nazionale del rispetto della diversit\u00e0 \u00bb, sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, e nelle scuole, per la realizzazione delle finalit\u00e0 di cui al comma 1.Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell&#8217;offerta formativa di cui al comma 16 dell&#8217;articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilit\u00e0, nonch\u00e9 le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attivit\u00e0 di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Disegno di legge Sen. 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