{"id":58941,"date":"2022-03-31T07:31:10","date_gmt":"2022-03-31T07:31:10","guid":{"rendered":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/2022\/03\/31\/sullattivita-dei-servizi-sociali-di-faenza-interrogazione-al-ministro\/"},"modified":"2022-03-31T07:31:10","modified_gmt":"2022-03-31T07:31:10","slug":"sullattivita-dei-servizi-sociali-di-faenza-interrogazione-al-ministro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.luciomalan.it\/index.php\/2022\/03\/31\/sullattivita-dei-servizi-sociali-di-faenza-interrogazione-al-ministro\/","title":{"rendered":"Sull&#8217;attivit\u00e0 dei Servizi Sociali di Faenza. Interrogazione al Ministro"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Al Ministro della giustizia. &#8211;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">nel settembre 2016, il Tribunale per i minori di Bologna ha avallato, senza istruttoria, basandosi esclusivamente su una relazione tardivamente pervenuta dai servizi sociali di Faenza, un allontanamento operato nel mese di aprile 2016, di 3 minori effettuato ai sensi dell&#8217;art. 403 del codice civile;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">l&#8217;allontanamento, programmato in precedenza, era stato effettuato dai servizi sociali di Faenza, che avevano prelevato i minori e li avevano collocati, senza un provvedimento del Tribunale, in due diverse famiglie;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ad oggi, a distanza di 6 anni, i minori vivono presso le due famiglie &#8220;affidatarie&#8221;, in quanto il Tribunale per i minorenni di Bologna ha mantenuto pendente il procedimento fino a luglio 2021, in una fase &#8220;istruttoria&#8221;, continuando a delegare per le valutazioni del caso il suddetto servizio sociale che, negli anni, non ha fatto altro che mantenere cristallizzato l&#8217;affido eterofamiliare in quanto sarebbe stata la soluzione migliore per i minori;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a nulla \u00e8 valsa l&#8217;adesione della madre a richieste di consulenza psicologica del servizio sociale, in quanto mai le relazioni sono state depositate al Tribunale e mai il servizio sociale ha assunto iniziative diverse dall&#8217;organizzazione di sporadici e centellinati incontri di qualche ora al mese tra madre e figli alla presenza di uno o due educatori; solo a seguito delle numerose istanze avanzate dall&#8217;avvocato difensore della madre, volte a scongiurare che la situazione di affido perdurasse senza alcun limite temporale o a incentivare un progressivo ampliamento della frequentazione tra madre e figli, il Tribunale per i minorenni di Bologna, nel marzo 2020, ha disposto una consulenza psicodiagnostica d&#8217;ufficio;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">la consulenza tecnica d&#8217;ufficio, anzich\u00e9 chiudersi con il deposito di una relazione, ha proseguito in una sorta di &#8220;monitoraggio&#8221; del rapporto tra madre e minori senza la presenza dello psichiatra consulente di parte della madre e ci\u00f2 con la totale inerzia del tutore dei minori (che, al pari del servizio sociale ha condiviso il mantenimento dell&#8217;affido eterofamiliare al fine di garantire la &#8220;stabilit\u00e0&#8221; raggiunta negli anni dai minori e la loro affettivit\u00e0 con la famiglia affidataria), e l&#8217;esito positivo rispetto al ricongiungimento tra i minori e la madre veniva espresso solo verbalmente;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">il 25 settembre 2020 il consulente d&#8217;ufficio ha chiesto al Tribunale una proroga di 60 giorni del termine per il deposito della relazione definitiva, fino al 30 novembre 2020 e il Tribunale ha autorizzato; la stessa CTU, in data 10 ottobre 2020, ha inviato un&#8217;e-mail al consulente della madre e del tutore dei minori, con cui si scusava del ritardo causato dal proprio trasloco; successivamente comunicava al consulente della madre di aver ottenuto un&#8217;autorizzazione (non presente nel fascicolo, per cui evidentemente in modo ufficioso) per un&#8217;ulteriore proroga fino a giugno 2021 per il deposito della consulenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">il Tribunale, nonostante le eccezioni del legale della madre a tale riguardo, senza fissare un&#8217;udienza interlocutoria, ha autorizzato l&#8217;ulteriore richiesta di proroga sostenendo che essa sarebbe stata finalizzata, si legge testualmente &#8220;al recupero della relazione madre-figli e non pare in contrasto con gli interessi della madre che le operazioni peritali non si svolgano in contraddittorio&#8221;;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">di fatto la CTU non solo ha delegato il monitoraggio al servizio sociale, ma non ha ritenuto di condividere alcunch\u00e9 con il consulente di parte della madre e ha depositato la relazione il 7 giugno 2021, 15 mesi dopo l&#8217;incarico, in cui clamorosamente parlava di rapporto simbiotico tra madre ed una delle figlie, bench\u00e9 questa sia fino ad oggi cresciuta in un&#8217;altra famiglia incontrando la madre per qualche ora al mese;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">il 12 luglio 2021, a fronte dell&#8217;ennesima istanza del difensore della madre per l&#8217;immediato rientro dei minori ormai ultradodicenni, come da loro richiesto pi\u00f9 volte in tutte le sedi, non ravvisando, nemmeno dalla lettura della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, alcun ostacolo a che il mancato rientro dei minori fosse giustificabile, il Tribunale ha emesso un provvedimento, poi impugnato avanti alla Corte d&#8217;appello, solo formalmente &#8220;provvisorio ed urgente&#8221;; in particolare, pur dando delle indicazioni relative ad una maggiore frequentazione tra madre e minori, ha lasciato ogni cosa all&#8217;arbitrio del servizio sociale, a dispetto della volont\u00e0 dei minori, in particolare delle due sorelline I. e M.S., che hanno manifestato disagio e sofferenza a rimanere presso la famiglia affidataria dove a tutt&#8217;oggi non si sono ambientate;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">la madre dei minori ad oggi convive con un compagno, valutato positivamente dalla stessa consulenza tecnica, ha una casa di propriet\u00e0, un lavoro ed un&#8217;altra figlia piccola nata da un precedente matrimonio;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">tutte le relazioni psicodiagnostiche depositate attestano che la madre si trova in una situazione psicologica di assoluta normalit\u00e0 e buon compenso; tuttavia, anche secondo la Corte d&#8217;appello che ha recentemente rigettato il reclamo depositato dalla madre, si afferma che la pervicacia e l&#8217;ostinazione dimostrata dalla stessa per riavere i figli con s\u00e9 \u00e8 stata valutata dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria come una fantomatica proiezione della propria infanzia ed una volont\u00e0 di riscattare s\u00e9 stessa dandosi una seconda chance e non per un&#8217;autentica sintonizzazione sui bisogni dei propri figli;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">gli interroganti ritengono che sia stato violato l&#8217;art. 1 della legge n. 184 del 1983 e successive modifiche, che stabilisce il diritto del minore a vivere ed essere educato nell&#8217;ambito della propria famiglia e il dovere dello Stato e di tutti i soggetti istituzionali ed associativi di prevenire l&#8217;abbandono;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ritengono che sia stato violato l&#8217;articolo 4 della stessa legge, che pone il limite di 24 mesi per l&#8217;affido, prorogabile solo per prevenire un pregiudizio per il minore;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ancora, ritengono che sia stato violato l&#8217;articolo 403 del codice civile che, in un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, riserva alla pubblica autorit\u00e0 e quindi al servizio sociale un potere di allontanamento, ma solo nei casi in cui sussiste un&#8217;urgenza, mentre il servizio sociale nel caso di specie aveva gi\u00e0 programmato l&#8217;inserimento dei minori in famiglie individuate prima di operare l&#8217;allontanamento;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ritengono che siano state violate le linee guida nazionali del consiglio dell&#8217;ordine degli assistenti sociali che prevendono l&#8217;affido eterofamiliare quale extrema ratio e obbligano i servizi ad effettuare dei progetti volti al reinserimento del minore nel pi\u00f9 breve tempo possibile nella famiglia biologica;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">infine, ritengono che siano stati violati gli artt. 29 e 30 della Costituzione e l&#8217;art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo, oltre all&#8217;art. 9 della Convenzione di New York per i diritti del fanciullo e l&#8217;art. 337-ter del codice civile, tutte norme volte a garantire la continuit\u00e0 affettiva tra il figlio ed i genitori biologici ed il suo mantenimento in seno alla propria famiglia e la non ingerenza dello Stato nella vita familiare;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">gli interroganti si chiedono anche quanti siano i reclami avverso i decreti del Tribunale per i minorenni accolti dalla Corte d&#8217;appello bolognese,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">si chiede di sapere se il Ministro intenda esercitare il suo potere di ispezione o prendere iniziative sulla vicenda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al Ministro della giustizia. &#8211; 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